Ecoincentivi - bottone Ristrutturazione Edilizia Ecoincentivo 50%

La detrazione fiscale del 50% per interventi di ristrutturazione edilizia è stata estesa fino al 31/12/2023 e fino a una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare da suddividersi in 10 anni.

Le detrazioni

L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’Irpef del 50% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e impiantistica che comportano un risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili, ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

A chi è rivolto e gli obblighi

Tra le spese relative alle opere di ristrutturazione, sono incluse quelle per l’acquisto ed installazione di un nuovo climatizzatore (manodopera inclusa). L’agevolazione si rivolge unicamente a persone fisiche residenti o meno nel territorio italiano, e comunque contribuenti assoggettati ad Irpef.
Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi edilizi, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica, la legge di bilancio ha introdotto l’obbligo della comunicazione telematica all’ENEA delle informazioni sugli interventi effettuati entro 90 giorni dalla data di ultimazione lavori.

Aggiornamento 13 giugno 2022:

L’ENEA comunica che dal 13 giugno, per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, sono applicati i nuovi requisiti tecnici dell’allegato IV del D.lgs. 199/2021 con riferimento a tutte le forma di detrazione fiscale: Ecobonus 90% (in precedenza Superbonus 110%), Ecobonus 65% e Bonus Casa/Ristrutturazioni 50%.
Per tanto, dal 13 giugno anche per le Ristrutturazioni 50% i requisiti minimi per gli impianti che accedono agli incentivi sono quelli previsti dalla Tabella 1 dell’Allegato IV del D.lgs 199/2021. Tali valori di COP ed EER godono della riduzione del 5% previsto dalla lettera e), sempre dell’Allegato IV.